Manca la notifica al debitore: pignoramento presso terzi Cancellato

In base a una recente decisione della Cassazione (sentenza n. 32804 del 27.11.2023), si è stabilito che nella procedura di espropriazione forzata presso terzi, la mancata o inesistente notifica dell'atto di pignoramento al debitore comporta l'inesistenza stessa dell'atto di pignoramento. Ciò determina la nullità di tutti gli atti della procedura esecutiva ai quali il suddetto vizio si è esteso.


Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo a cui, durante un'azione esecutiva, era stato pignorato il quinto dello stipendio da parte di una Banca creditrice. L'opponente aveva presentato opposizione contro gli atti esecutivi, in particolare contro l'ordinanza di assegnazione delle somme secondo l'art. 553 cpc, sostenendo di non aver mai ricevuto notifica dell'atto di pignoramento presso terzi. Pertanto, egli sosteneva che tale atto doveva considerarsi non nullo (un vizio che avrebbe potuto essere sanato mediante la costituzione del debitore nel procedimento esecutivo), bensì inesistente. Il tribunale aveva respinto l'opposizione, ritenendo che nonostante la nullità del pignoramento per mancanza di notifica valida al debitore, questa fosse stata sanata dalla successiva costituzione dell'opponente nel procedimento esecutivo.


Con il ricorso presentato alla Corte di Cassazione, l'opponente aveva evidenziato che la notifica dell'atto di pignoramento al terzo aveva la funzione di provocare la dichiarazione di quantità ai sensi dell'art. 547 cpc, mentre la notifica al debitore aveva la funzione di costituire il vincolo di destinazione del pignoramento, elemento essenziale dell'atto stesso. In mancanza di questa notifica, l'atto non poteva avere efficacia nei confronti del debitore, e tale vizio non poteva essere sanato con l'opposizione tempestiva agli atti esecutivi.


La Cassazione, partendo da un precedente orientamento che considera il pignoramento presso terzi come una fattispecie a formazione progressiva, ha affermato che la mancata notifica all'esecutato rappresenta l'inizio del processo esecutivo, e la dichiarazione positiva del terzo funge da perfezionamento. La Corte ha sottolineato che se la mancata iscrizione a ruolo impedisce il completamento del processo di pignoramento, ancor prima del suo perfezionamento, lo stesso vale a maggior ragione quando la notifica al debitore è totalmente assente.


Nel caso in esame, la notifica dell'atto di pignoramento al debitore è stata tentata dall'ufficiale giudiziario, ma è stata restituita con la dicitura "perché sconosciuto all'indirizzo in atti". Pertanto, secondo la Corte, la notifica è del tutto mancata, impedendo il perfezionamento della fattispecie e rendendo l'azione esecutiva tecnicamente non avviata, come correttamente sostenuto dall'opponente.


La Cassazione ha concluso accogliendo il ricorso, dichiarando l'inesistenza del pignoramento nei confronti dell'opponente e annullando l'ordinanza di assegnazione delle somme ex art. 543 cpc. Di conseguenza, il vincolo pignoratizio su quanto dovuto dal terzo pignorato al debitore esecutato è stato interrotto.

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